La natura extraconiugale di una relazione non basta, da sola, a escludere l’applicabilità del reato di maltrattamenti. È quanto ha stabilito la Cassazione, chiarendo che ciò che conta è la sostanza del rapporto instaurato tra le persone e non la sua qualificazione formale.
Secondo i giudici, per verificare l’esistenza di una convivenza rilevante ai fini dell’articolo 572 del codice penale, occorre valutare concretamente le caratteristiche della relazione, senza attribuire un peso decisivo al matrimonio o alla coabitazione. La norma, infatti, non tutela soltanto la famiglia in senso tradizionale, ma anche diritti fondamentali come la dignità, l’integrità fisica e psicologica e la libertà individuale.
Per la Suprema Corte, una relazione parallela a un matrimonio non può quindi essere automaticamente considerata una semplice relazione affettiva. Il giudice deve invece accertare se tra le persone esista un legame caratterizzato da intimità, fiducia e reciproco affidamento, elementi che possono rendere una persona maggiormente esposta a condotte vessatorie.
La Cassazione evidenzia come i maltrattamenti possano svilupparsi proprio attraverso dinamiche di dominio, paura, manipolazione, ricatti affettivi o economici. In questa prospettiva, è lo stravolgimento del rapporto di fiducia, indipendentemente dalla sua formalizzazione, a rappresentare l’elemento centrale da valutare.
Nel caso esaminato, l’indagato avrebbe esercitato violenze sia nei confronti della moglie convivente sia della compagna, utilizzando modalità e insulti simili quando le due donne cercavano di esercitare la propria libertà o si opponevano alle sue richieste. Per il Tribunale, tali comportamenti sarebbero stati indicativi di uno schema finalizzato a creare una forte disparità di potere.
Attribuire una tutela diversa soltanto in base alla natura coniugale o extraconiugale del rapporto, sottolinea infine la Cassazione, rischierebbe di determinare una discriminazione tra situazioni caratterizzate da condotte sostanzialmente identiche. Sarà quindi necessario verificare, caso per caso, se sussistano concretamente gli elementi propri di una convivenza, a prescindere dall’esistenza di un matrimonio o da altre qualificazioni formali.










