Prende forma il nuovo sistema nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato alla Conferenza unificata una bozza di bando-tipo destinata a fornire agli enti concedenti uno schema comune per le future gare.
Il documento, ancora suscettibile di modifiche, interviene su alcuni dei punti più delicati della riforma: durata delle concessioni, criteri di aggiudicazione, limiti alla concentrazione delle licenze, accessibilità degli stabilimenti e indennizzi per i gestori uscenti.
Il quadro generale resta quello fissato dalla normativa nazionale: le nuove concessioni avranno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti, calibrata sul periodo necessario ad ammortizzare e remunerare gli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.
Le procedure dovranno essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli e, nella prima applicazione della riforma, comunque entro il 30 giugno 2027.
Le attuali concessioni continuano invece ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. In presenza di ragioni oggettive che rendano impossibile completare le procedure nei tempi previsti, come contenziosi o difficoltà tecniche, l’autorità competente potrà disporre un differimento motivato, ma non oltre il 31 marzo 2028.
Durante lo svolgimento delle gare dovrà inoltre essere assicurata la continuità dei servizi. Il concessionario uscente potrà quindi continuare a operare fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, evitando interruzioni delle attività sulle spiagge.
Uno degli elementi centrali della bozza riguarda il sistema di aggiudicazione.
Il criterio indicato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. La componente economica, tuttavia, avrà un peso limitato: secondo la bozza, il punteggio attribuito all’offerta economica non potrà superare il 10% di quello massimo riconosciuto alla parte tecnica.
La scelta punta quindi a privilegiare soprattutto la qualità dei servizi, gli investimenti, l’accessibilità, la sostenibilità e l’organizzazione complessiva dello stabilimento.
La normativa nazionale già prevede che, nella valutazione delle offerte, gli enti debbano tenere conto non soltanto dell’importo proposto, ma anche della qualità e delle condizioni dei servizi forniti agli utenti e degli interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle aree demaniali.
Gli enti concedenti potranno inoltre introdurre specifici criteri premiali.
Tra quelli indicati nella bozza figurano misure a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende che adottino clausole sociali finalizzate alla tutela dell’occupazione e alla continuità lavorativa.
Il tema dei lavoratori era già stato affrontato dalla riforma del 2024, che ha previsto forme di tutela per coloro che erano impiegati presso il precedente concessionario e per i quali quell’attività rappresentava la principale fonte di reddito familiare.
La bozza interviene anche sul rischio che un numero elevato di concessioni possa finire nelle mani dello stesso operatore.
Per favorire la concorrenza e ampliare la partecipazione alle gare, potranno essere previsti limiti al numero massimo di lotti assegnabili allo stesso soggetto.
Il principio è già contemplato dalla normativa nazionale, che impone ai bandi di specificare l’eventuale numero massimo di lotti aggiudicabili a un singolo offerente e di motivare l’eventuale mancata suddivisione delle aree in più lotti.
La nuova bozza rafforza questo orientamento prevedendo che non possano essere ammesse offerte provenienti da soggetti che abbiano già raggiunto il numero massimo di partecipazioni stabilito per quella tipologia di concessione.
Un capitolo specifico riguarda l’accessibilità delle strutture.
Tra i requisiti indicativi contenuti nello schema figurano almeno un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità, una doccia con spazio sufficiente per la movimentazione di una carrozzina da mare e percorsi pedonali privi di ostacoli verso i diversi servizi.
Le passerelle dirette alla battigia dovrebbero inoltre avere una larghezza minima di 1,20 metri, in modo da favorire l’accesso anche alle persone con mobilità ridotta.
Si tratta di requisiti indicativi e non automaticamente vincolanti per tutti gli enti concedenti, che potranno adattarli alle caratteristiche delle singole aree.
Lo schema disciplina inoltre le spiagge libere attrezzate, prevedendo strutture di dimensioni contenute, facilmente rimovibili e conformi alle prescrizioni urbanistiche e demaniali.
L’obiettivo è preservare la natura pubblica e la fruibilità degli arenili, conciliandola con la presenza di servizi essenziali destinati ai bagnanti.
Tra i punti più sensibili resta quello dell’indennizzo spettante al gestore che perde la concessione al termine della gara.
La normativa stabilisce che il pagamento sia sostenuto dal concessionario subentrante e non dallo Stato.
L’importo dovrà tenere conto del valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, oltre a una equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
La bozza del bando-tipo punta anche a disciplinare in maniera più precisa il passaggio delle strutture tra vecchio e nuovo gestore, favorendo, dove possibile, il riutilizzo di attrezzature e opere amovibili già presenti.
Il nuovo sistema deriva dal lungo contenzioso tra Italia e Unione europea sull’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Nel settembre 2024 il governo aveva raggiunto un’intesa con Bruxelles, recepita poi nel decreto-legge n. 131 e nella successiva legge di conversione n. 166 del 2024. La riforma ha fissato la cessazione generalizzata delle proroghe e introdotto procedure selettive improntate ai principi europei di trasparenza, pubblicità, concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Il Mit dovrà inoltre trasmettere alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione sullo stato delle gare alla data del 30 giugno, specificando quali procedure saranno state concluse e quali eventualmente risulteranno ancora pendenti. Una relazione conclusiva è prevista entro il 30 giugno 2028.
La bozza presentata alla Conferenza unificata rappresenta quindi un passaggio operativo importante, ma non ancora definitivo.
Regioni, Comuni ed enti interessati potranno intervenire nel confronto prima che il modello nazionale venga consolidato.
Il bando-tipo dovrà trasformare in regole applicative uniformi una riforma che interessa migliaia di concessioni lungo le coste italiane e che, dopo anni di proroghe, sentenze e confronto con Bruxelles, entra ora nella fase più delicata: quella delle gare vere e proprie.










