In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il teatro Regio di Parma ha posizionato sugli scalini dell'ingresso alcune scarpe rosse, 25 novembre 2019. ANSA/SANDRO CAPATTI

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza (n.197) che stabilisce che anche nei processi per omicidi commessi tra persone familiari o conviventi, il giudice ha il potere di valutare caso per caso l’applicazione delle attenuanti, compresa quella della provocazione. Questa decisione rende incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dal “Codice rosso”, che vietava al giudice di dichiarare prevalenti le attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio.

La questione è emersa in due ordinanze della Corte d’assise d’appello di Torino e una dell’analoga Corte di Cagliari. Nel caso di Torino, il procedimento riguarda un giovane di 18 anni che, nel 2020 a Collegno (Torino), ha ucciso il padre per proteggere la madre durante un litigio. Sebbene la Corte torinese non ritenga l’azione come legittima difesa, riconosce all’imputato diverse attenuanti, tra cui quella della provocazione e delle attenuanti generiche.

Allo stesso modo, un altro procedimento coinvolge Agostina Barbieri, che nel 2021 ha strangolato il marito a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, dopo essere stata maltrattata. In questo caso, la Corte d’assise esclude la legittima difesa ma riconosce all’imputata la provocazione e le attenuanti generiche.

Infine, la Corte d’assise di Cagliari sta affrontando il caso di un uomo sessantasettenne che ha ucciso la moglie sessantenne in seguito ai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche.

La sentenza della Consulta rappresenta un importante cambiamento nella giurisprudenza italiana, permettendo una maggiore flessibilità nella valutazione delle circostanze attenuanti nei processi per omicidi familiari, assicurando una giustizia più equa e adattata ai singoli casi.