Ambizione e vanità. Onorificenze legittime e decorazioni non autorizzabili o irriconoscibili quindi illegittime
di Francesco Tagliente*
Ambire a ricevere un riconoscimento ufficiale per le benemerenze acquisite è una sana e legittima aspettativa. Nella vita come nella sfera professionale, una giusta ambizione è fisiologica e positiva, perché costituisce la molla per crescere, per sacrificarci in vista di un traguardo, per accrescere conoscenze e cultura, per essere in grado di affrontare le sfide e superare gli ostacoli.
Se è dunque legittimo il desiderio di ottenere un segno di riconoscenza della Repubblica che indichi alla collettività un esempio concreto di ben fare, vi sono ampi tratti di ambiguità nel cedere ai richiami delle sirene della vanità. Da sempre, l’essere umano è sensibile a chi sa accarezzare il proprio ego. E quando il desiderio di distinguersi dagli altri è portato all’eccesso, anche le persone oneste, magari in perfetta buona fede, diventano facili vittime dell’inganno di chi propone l’ingresso in ordini cavallereschi illegittimi, di pura fantasia o palesemente farlocchi.
Il tema delle onorificenze taroccate è tanto antico quanto attuale ed è stato riproposto nella giornata di approfondinenti sul rispetto delle forme e delle regole istituzionali organizzata nel Salone d’Onore del CONI.
A descrivere lo scenario degli ordini fasulli è stato lo storico e araldista Michele D’Andrea attrraverso un intervento che univa il rigore scientifico dello studioso a una brillantezza espositiva che ha catturato fino all’ultimo l’interesse dell’affollato uditorio.
Mi è stato chiesto trattare per il giornale il tema degli ordini cavallereschi, onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, soprattutto di quelle che possiamo definire, con un linguaggio edulcorato, “non legittime”, nel senso che non potranno mai essere riconosciute dalla nostra Repubblica e, dunque, indossate pubblicamente senza incorrere in sanzioni penali.
Ricordo che il nostro ordinamento non lascia incertezze interpretative. L’art. 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178 dispone che «è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000» e che «Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000.»
La Repubblica, con decreto del Capo dello Stato che li presiede, conferisce i seguenti ordini cavallereschi nazionali, qui elencati secondo gerarchia: Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Ordine Militare d’Italia (riservato alle Forze Armate); Ordine al Merito del Lavoro; Ordine della Stella d’Italia (riservato agli stranieri e agli italiani all’estero); Ordine di Vittorio Veneto (ancora in vigore ma non non più conferibile nell’attuale configurazione). Gli Ordini al Merito Ufficiali quindi hanno come figura di vertice il Presidente della Repubblica.
Il cittadino italiano, inoltre, può ricevere onorificenze dai Paesi con cui l’Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Le uniche indossabili liberamente sono quelle conferite dal Sovrano Militare Ordine di Malta, mentre le decorazioni estere sono autorizzate all’uso dal Ministero degli Affari Esteri.
Infine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è competente per le onorificenze vaticane (Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno, Ordine di San Silvestro Papa e l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme).
Spetta inoltre alla Farnesina autorizzare l’uso nel territorio italiano i cosiddetti «ordini dinastici non nazionali», concesse da alcune fra le Case già regnanti in Italia dal 1815 al 1861. Le onorificenze oggi potenzialmente autorizzabili sono: l’Ordine di S. Stefano e Ordine di S. Giuseppe (Casa Asburgo Lorena-Toscana); l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio e Ordine di S. Lodovico (Casa Borbone-Parma); l’Ordine di S. Gennaro e Ordine Costantiniano di S. Giorgio (Casa Borbone-Due Sicilie per entrambi i rami spagnolo e francese).
Non sono attualmente autorizzabili le decorazioni conferite dalla Casa Savoia.
Esiste poi una palude indefinita di ordini pseudocavallereschi che non rientrano in nessuna delle categorie finora analizzate e che si possono configurare come espressioni di associazioni private. Queste, con diverse denominazioni (Ordini, Fondazioni, Associazioni) rilasciano insegne onorifiche che possono essere utilizzate in ambito privato, ma che non hanno nessuna rilevanza né legittimazione pubblica. E qui sta il dolo, perché chi entra in tali contesti con un significativo esborso economico – magari con solenni investiture in chiesa con tanto di spadoni e mantelli – non è informato di questa circostanza dirimente. Così, molti credono di essere entrati in un ordinamento cavalleresco legittimo mentre, al massimo, fanno parte di un pittoresco sodalizio dopolavoristico.
Come ha sottolineato Michele D’Andrea nel corso del suo intervento al CONI, ciascuno è libero di aderirvi, di portare mantelli e spadoni, di indossare nastri e placche anche pagando, di assistere a messe in uniforme cavalleresca e di sfilare dietro un labaro, ma occorre sapere pure che mai il Governo italiano autorizzerà l’uso nel territorio nazionale di simili insegne. Senza contare che si corre sempre il rischio di finire in un’inchiesta della magistratura per millantato credito, truffa e altre cosette varie.
In ogni caso, ecco i consigli di Michele D’Andrea nel caso qualcuno vi proponesse di entrare in un istituto cavalleresco estraneo all’elenco qui fornito: 1) un ordine cavalleresco serio non fa campagna acquisti e non aggrega come se ci s’iscrivesse a un club; 2) i Templari non esistono più dal 1312; 3) i Normanni, gli Angioini, la gran parte dei santi del calendario, i Teutonici, Bisanzio, l’Impero Romano d’Oriente con una spruzzatina di esoterismo sono robe di un lontano passato; 4) l’unico Ordine di Malta legittimo ha sede a Roma, in Via dei Condotti 68; 5) un prete, una chiesa e una messa non sempre fanno un ordine legittimo.
- Prefetto, CAVALIERE DI GRAN CROCE al Merito della Repubblica